Le risposte alle vostre domande forniscono delle indicazioni di carattere generale. Per ulteriori approfondimenti potete contattare lo studio legale Chiomenti.
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D.: Importiamo prodotti per diverse centinaia di migliaia di euro dalla Cina. La scelta della legge di Hong Kong quale legge applicabile al contratto e della giurisdizione del tribunale arbitrale di Hong Kong nel caso di risoluzione delle controversie, e&
R.: La scelta della legge di Hong Kong quale legge applicabile al contratto e della giurisdizione del tribunale arbitrale di Hong Kong nel caso di risoluzione delle controversie, e' una soluzione consolidata e comunemente adottata nelle transazioni commerciali internazionali con la Cina. E' utile per ricordare che l'esecuzione di un lodo arbitrale non osservato spontaneamente dalla parte soccombente, esige l'intervento del giudice ordinario cinese. Infatti il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo emesso all'estero, devono essere richiesti al tribunale di livello intermedio del luogo di domicilio del convenuto o di quello in cui si trovano i beni che l'attore intende aggredire.
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D.: Vorrei avere informazioni in merito all'esportazione di formaggi verso la Cina
R.: Il settore agroalimentare e' un settore altamente regolato in Cina. Fanno parte della normativa applicabile all'attivita' di importazione di prodotti agroalimentari, e quindi caseari: la PRC Food Safety Law (in vigore dal giugno 2009) ed i relativi regolamenti di attuazione, la PRC Food Quality Law e le Implementing regulation on the law of import and export commodity inspection. Al fine di svolgere le attivita' di importazione di prodotti caseari in Cina, e' necessario l'utilizzo di una societa' di import - export che nel caso non sia qualificata presso l'Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureauo dovra' utilizzare i servizi di un agente qualificato presso tale amministrazione. Sostanzialmente esistono due passaggi fondamentali, il primo presso l'Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau che ha il compito di controllare che i prodotti caseari importati siano conformi con con la normativa cinese relativa all'importazione degli stessi nel territorio cinese. La procedura successiva e' invece quella relativa allo sdoganamento dei prodotti alimentari importati sulla base di certificati di autorizzazione rilasciati dall'Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau.
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D.: A chi posso rivolgermi per recuperare informazioni legali in merito ai dazi di importazione (in Cina) sui beni di lusso provenienti dall'Italia (in particolare, capi di abbigliamento)?
R.: Il nostro studio legale non si occupa di materia doganale, La invitiamo pertanto a rivolgersi al Suo spedizioniere di fiducia.
Sperando in ogni caso di fare cosa gradita, Le inoltriamo il collegamento ipertestuale al sito ufficiale delle autorità doganali della Repubblica Popolare Cinese: http://english.customs.gov.cn -
D.: Devo comprare dei distributori automatici dalla Cina. Cosa devo fare per ottenere un contratto di acquisto valido? A quali leggi deve essere soggetto?
R.: Il contratto di compravendita di beni puo' essere soggetto alla legge concordata tra le parti: italiana, cinese, di Hong Kong o altra che concorderete. L'importante e' che le parti decidano quale sia la legge applicabile, e che le disposizioni contrattuali siano in linea con tale decisione. Alla vendita di beni immobili si possono anche applicare le disposizioni di trattati internazionali, che sono consigliabili nel caso di compravendite contrattate con Paesi extra EU, come nel Suo caso.
E' inoltre importante stabilire una chiara clausola di risoluzione delle controversie, meglio se con arbitrato internazionale.
Il nostro Studio e' disponibile, previo specifico mandato professionale, a fornire una bozza standard di contratto di compravendita, oppure a revisionare quello gia' negoziato dalle parti o proposto dal venditore cinese.
Con i miei migliori saluti, -
D.: Buongiorno, sono attualmente manager di una trading company italiana operante a shanghai, esportiamo utensili dalla Cina in Italia. Vorrei importare in Cina dall'Italia automobili nuove di brand italiano
R.: Ai sensi del catalogo sugli investimenti stranieri in Cina, la vendita al dettaglio o all'ingrosso di autoveicoli e' considerata limitata all'investimento straniero ed e' percio' soggetta ad una serie di restrizioni.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali (IVA, tassa sui consumi) dell'importazione di tali tipi di beni, sembra utile evidenziare che questi variano a seconda della tipologia del veicolo/i in oggetto cosi' come le tariffe doganali per le quali si consiglia la consultazione di una versione aggiornata dei codici doganali della R.P.C.
Data la specificita'; delle Sue richieste, siamo disponibili a predisporre una nota concernente gli aspetti giuridici dell'operazione da Lei descritta a fronte di relativo mandato professionale. Il nostro studio legale ha sedi a Pechino, Shanghai ed Hong Kong ed e' quindi ottimamente posizionato per fornire un'eccellente assistenza professionale nel territorio cinese. -
D: Quali sono le normative europee alle quali si deve adeguare chi produce in Cina ed esporta i prodotti in Italia-Europa
R: La normativa europea ed italiana varia a seconda del tipo di prodotto che si intende importare in EU. Per alcuni prodotti esistono solo standard qualitativi, per altri limitazioni quantitative, per altri ancora sono necesarie approvazioni amministrative preventive.Le consigliamo di rivolgersi in prima istanza all'ufficio doganale competente, ed eventualmente, una volta individuato il tipo di porodotto e la normativa doganale relativa, il nostro Studio sara' in grado di fornirLe - previo amndato professionale specifico - i pareri utili a comprendere la normativa in materia.
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D: Un'azienda cinese ha venduto materiale sportivo esportato in Italia. L'azienda italiana non vuole pagare quella cinese, mia cliente: come posso fare x recuperare il credito.
R: Al fine di individuare la modalità attraverso la quale sia possibile recuperare il credito vantato dalla società cinese Sua cliente, sarà necessario prendere visione della documentazione relativa alla transazione commerciale (i.e. contratto di fornitura, ordini d'acquisto, fatture, scambio di corrispondenza, etc.) sulla base della quale è possibile identificare se le parti hanno già indicato la legge applicabile e la giurisidizione per la risoluzione delle controversie.
Per quanto concerne il Suo secondo quesito, in mancanza di accordo tra le parti relativo alla legge applicabile e alla risoluzione delle controversie, è necessario distinguere tra la legge applicabile al contratto ed il foro competente a conoscere la domanda giudiziale. La prima trova risposta nella Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci, ratificata sia dalla Repubblica Popolare Cinese che dall'Italia, la quale stabilisce che in assenza di legge prescelta dalle parti, si deve fare ricorso alle norme di diritto internazionale privato dei singoli ordinamenti nazionali degli Stati-parte della convenzione per determinare i criteri di risoluzione dei conflitti di legge in essa non disciplinati (art.7, comma 2). Per quanto concerne la giurisdizione, ovvero il foro competente a conoscere la lite, si applicano le norme di diritto internazionale privato dei due Stati.
Infine per quanto riguarda la Sua domanda relativa alla efficacia delle sentenze emesse dal giudice civile cinese in Italia, l'articolo 20 del Trattato Italia Cina per l’assistenza giudiziaria in materia civile del 20 maggio 1991 (entrato in vigore il 1 gennaio 1995) sancisce il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, mentre l'articolo 21 stabilisce i limiti al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze che per Sua convenienza elenchiamo qui di seguito:
1) incompetenza dell’autorità giudiziaria
2) sentenza sia passata in giudicato
3) tutela delle parti
4) ne bis in idem sostanziale
5) litispendenza
6) no contrarietà ai principi essenziali
Sembra utile sottolineare inoltre, come sia piuttosto compelsso e difficile nella pratica ottenere il riconoscimento delle sentenze straniere presso il giudice ordinario cinese.
Come potrà vedere, sono necessari ulteriori approfondimenti rispetto ai quali Le confermiamo già da ora la nostra disponibilità, previo conferimento di relativo mandato professionale -
D: In seguito ad un nostro viaggio di affari in Cina abbiamo preso dei contatti con varie aziende e dovendo strutturare una presenza in loco abbiamo bisogno di raccogliere maggiori informazioni per valutare con esattezza come poter procedere.
Gli elementi da accertare sarebbero:
1) E' possibile disporre in Cina di merce in conto vendita, vale a dire che la merce rimane di nostra proprieta' ma in giacenza presso un'azienda per essere venduta. Quando il nostro rappresentante la vende si procederebbe con la fatturazione. Sono consentite questi tipi di transazioni? Quali tipi di formalita' amministrative vanno osservate sia per noi in Italia e per l'azienda cinese?2) Dazi doganali. Vorremmo conoscere a quanto ammontano i dazi doganali per l'importazione in Cina dei nostri prodotti. Per referenza vi indico i codici doganali che utilizziamo per i nostri export dall'Italia. - Valvole gas motorizzate : 84818059 - Attuatori rotativi : 85011010 - Elettrovalve per gas : 84818099 - Riduttori di pressione : 84811099.
3) Qualche cliente cinese ci ha avvisato che se vengono espletate tutte le formalità doganali, i dazi risulterebbero così alti da non rendere assolutamente competitivo qualsiasi import dall'Europa. Suggeriva piuttosto di far sdoganare la merce ad Honk Kong per poi inoltrarla in Cina. Vi risulta che questa sia una pratica ordinaria? Se sa quale vantaggi presenta rispetto ad una spedizione diretta in Cina?
4) Vat o Iva in Cina : Ci risulta che se l'importazione in Cina viene fatta temporaneamente per poi esportare il prodotto in un altro paese, l';azienda cinese puo'recuperare il valore dell'iva (questo tipo di transazione dovrebbe chiamarsi temporanea importazione). Vi risulta? Grazie fin da ora per le informazioni che sarete in grado di fornirci.
R: 1) E' possibile fornire ad un cliente/agente cinese merce in conto vendita, e procedere alla fatturazione in un momento successivo. Il venditore naturalmente si accolla i rischi relativi. Sara' necessario il relativo contratto, che dovra' includere anche disposizioni relative alle questioni doganali: se la merce viene importata subito in Cina, sara' necessario il pagamento di dazi ed IVA, oppure la merce dovra' essere immagazzinata in zone cosiddette 'bonded areas', che vengono considerate al di fuori del confine doganale cinesein magazzini all'uopo identificati e registrati presso le dogane competenti. In questo caso, quando la merce viene venduta, sara' sdoganata, con pagamento di dazi e iva e fatturata dal venditore.
2) Consigliamo di rivolgersi al Vostro spedizioniere di fiducia per le indicazioni relative all'ammontare dei dazi doganali per merce specifica.
3) Hong Kong si trova al di fuori del confine doganale cinese e pertanto uno sodganamento ad Hong Kong non comporta l'importazione in Cina. Da Hong Kong alla Cina occorrera' una ulteriore pratica doganale. L'inoltro in Cina in assenza di ulteriore pratica doganale e' illeggittimo e potrebbe comportare il reato di contrabbando.
4) L'importazione temporanea e' consentita soltanto in determinate situazioni. Le piu' comuni sono quelle legate alle necessita' di fiere ed esposizioni, oppure alla presenza di un processing contract. In base a tale contratto, stipulato con una societa' che svolga lavorazione per conto terzi, i materiali o i semilavorati vengono lavorati in Cina ed il prodotto finito viene esportato verso un altro paese. Il processing contract deve essere preventivamente approvato dalle competenti amministrazioni ed e' soggetto a restrizioni severe, che devono essere verificate luogo per luogo e prodotto per prodotto, previo specifico mandato professionale. -
D: Avrei bisogno di sapere, ai fini della compilazione della mia tesi di laurea, se esistono dei dazi all'importazione di gioielli provenienti dalla Cina.
Come ben sa le politiche ed i dazi doganali relativi a prodotti specifici sono soggetti a continuo aggiornamento. Le consiglio pertanto di rivolgersi ad uno spedizioniere che abbia uffici sia in Cina che in Italia, oppure di inviare la richiesta all'Autorita' doganale italiana o europea.
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D: In seguito ad un nostro viaggio di affari in Cina, abbiamo preso dei contatti con varie aziende e dovendo strutturare una presenza in loco abbiamo bisogno di raccogliere maggiori informazioni per valutare con esattezza come poter procedere.
R: 1) E' possibile fornire ad un cliente/agente cinese merce in conto vendita, e procedere alla fatturazione in un momento successivo. Il venditore naturalmente si accolla i rischi relativi. Sara' necessario il relativo contratto, che dovra' includere anche disposizioni relative alle questioni doganali: se la merce viene importata subito in Cina, sara' necessario il pagamento di dazi ed IVA, oppure la merce dovra' essere immagazzinata in zone cosiddette 'bonded areas', che vengono considerate al di fuori del confine doganale cinesein magazzini all'uopo identificati e registrati presso le dogane competenti. In questo caso, quando la merce viene venduta, sara' sdoganata, con pagamento di dazi e iva e fatturata dal venditore.
2) Consigliamo di rivolgersi al Vostro spedizioniere di fiducia per le indicazioni relative all'ammontare dei dazi doganali per merce specifica.
3) Hong Kong si trova al di fuori del confine doganale cinese e pertanto uno sodganamento ad Hong Kong non comporta l'importazione in Cina. Da Hong Kong alla Cina occorrera' una ulteriore pratica doganale. L'inoltro in Cina in assenza di ulteriore pratica doganale e' illeggittimo e potrebbe comportare il reato di contrabbando.
4) L'importazione temporanea e' consentita soltanto in determinate situazioni. Le piu' comuni sono quelle legate alle necessita' di fiere ed esposizioni, oppure alla presenza di un processing contract. In base a tale contratto, stipulato con una societa' che svolga lavorazione per conto terzi, i materiali o i semilavorati vengono lavorati in Cina ed il prodotto finito viene esportato verso un altro paese. Il processing contract deve essere preventivamente approvato dalle competenti amministrazioni ed e' soggetto a restrizioni severe, che devono essere verificate luogo per luogo e prodotto per prodotto, previo specifico mandato professionale.










