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News Flash: Nuova Company Income Tax Law – Implementing Rules

Il 16 marzo 2007 il National People’s Congress ha approvato la nuova Company Income Tax Law, unificando il regime fiscale delle societa’ a partecipazione straniera e Chinese-owned. La nuova aliquota comune sara’ pari al 25%. Dal 1 gennaio 2008 sono entrate in vigore le relative Implementing Rules. Queste norme, insieme ad altri importanti regolamenti transitori (State Tax Bureau, Circular No. 39/07 e No. 40/07), integrano in modo sostanziale la portata della riforma fiscale, ne chiariscono importanti aspetti applicativi e dettano un primo regime di concreta applicazione.

1. Disposizioni transitorie Resta abrogata l’agevolazione fiscale generale per le societa’ a partecipazione straniera produttive, i.e. i due anni di esenzione piu’ tre ad aliquota ridotta del 50%. È comunque prevista dalla Circolare 39/07 una clausola di salvaguardia a favore sia delle societa’ che gia’ godono del beneficio, sia di quelle che ancora non ne godono, ma sono state costituite prima dell’approvazione della nuova Income Tax Law. Anche per le societa’ a partecipazione straniera localizzate in zone a fiscalita’ agevolata e’ previsto un regime transitorio. Il caso piu’ importante e’ quello delle Special Economic Zones, per le quali era concessa un’aliquota agevolata del 15% (invece del 30%). In generale, il passaggio dalla vecchia alla nuova aliquota verra’ dilazionato su 5 anni (aliquota del 18% nel 2008, 20% nel 2009, 22% nel 2010, 24% nel 2011, 25% nel 2012). Sono invece preservati gli incentivi a favore della localizzazione in regioni occidentali della Cina (c.d. Go-west Policy).

2. Incentivi fiscali industry-oriented Tre le principali categorie di incentivi: New / High Tech, Environmental Protection, Infrastructure. Le aziende New / High-tech manterrano un’aliquota fiscale fortemente agevolata (15% invece del 25%) in base alla nuova Corporate Income Tax Law. Le Implementing Rules hanno ridefinito i prerequisiti per godere dell’agevolazione. Alcuni tra questi sono di facile accertamento, e riferibili a normative pregresse (tipo di prodotti, quota ricavi etc.). Altri sono incerti, quali il "possesso dei principali diritti di proprieta’ intellettuale": sara’ da risolvere il dubbio se sia richiesta la proprieta’ o sia sufficiente la licenza di tecnologia. È da attendersi anche l’emissione di nuove regole unificate per il riconoscimento dello status New / High Tech, di applicazione generale (societa’ straniere e cinesi). La Company Income Tax Law mantiene, al pari della precedente, agevolazioni sui ricavi da progetti di protezione ambientale e infrastrutturali. Per entrambi, il regime fiscale e’ stato chiarito in modo complessivamente soddisfacente dalle Implementing Rules. In primis, si tratta di regime fiscale applicabile ad utili di progetti, non ad uno status specifico della societa’ (come invece avviene per l’High Tech). I tipi di progetti idonei sono catalogati. L’esenzione e’ totale per i primi tre anni e parziale (50%) per i successivi tre, a partire dal primo anno dal quale il progetto genera utili operativi. Altre agevolazioni sono specificamente applicabili all’utilizzo di risorse ed all’acquisto di macchinari legati a progetti di protezione ambientale.

3. Deducibilita’ dei costi Diverse le innovazioni di dettaglio, tra le quali elenchiamo quelle che ci sembrano di applicabilita’ piu’ generale: a) Stipendi – deducibili, come sotto la precedente normativa, purche’ – specificano le Implementing Rules - "ragionevoli": la futura portata di tale inciso e’ da verificare; b) Entertainment expenses: nuovi limiti unificati in relazione a totale spese sostenute e valore delle vendite; c) Spese di Marketing e pubblicitarie: introdotto un tetto di deducibilita’ annuale; d) Ammortamenti: liberalizzato il calcolo del residual value (prima al 10%) e ridotto il periodo di ammortamento delle attrezzature elettroniche (da 5 a 3 anni).

4. Dividendi e altre fonti di reddito di soggetti non residenti (canoni, interessi etc.) Le Implementing Rules fissano la ritenuta generalmente applicabile al 10%. Scompare l’esenzione precedentemente concessa ai dividendi corrisposti a societa’ straniere dalle loro controllate cinesi, e l’agevolazione per il reinvestimento di profitti. Non vi sono disposizioni transitorie espresse riguardo all’applicabilita’ del 10% a dividendi tratti da profitti conseguiti prima dell’entrata in vigore della riforma. La policy piu’ probabile, dedotta da dichiarazioni informali delle autorita’, e’ che le distribuzioni di dividendi da profitti pregressi possano rimanere esenti per il 2008, ed essere invece tassate a partire dal 2009.

5. Uffici di rappresentanza Le Implementing Rules citano solo in un caso i representative offices di societa’ straniere, per qualificarli come siti nei quali sono svolte attivita’, potenzialmente tassabili, da parte di soggetti non residenti. È comunque probabile, entro il primo periodo d’imposta 2008 (gennaio – marzo), l’emanazione di ulteriori circolari in materia.

La presente informativa intende soltanto fornire un quadro generale - certamente non esaustivo - della riforma fiscale. Per quesiti specifici, vi invitiamo a contattare direttamente i nostri professionisti.

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